12 novembre 2008
Indagini difensive. Dal 1˚ gennaio nuove regole per avvocati e investigatori
Dati personali con un utilizzo snello
Antonello Cherchi
ROMA
L’uso dei dati personali nel corso di investigazioni difensive si fa più snello, L’informativa può, infatti, essere data oralmente o, se scritta, fornita una tantum, ricorrendo a formule colloquiali e sintetiche e affiggendola nello studio o pubblicandola sul sito internet; del consenso si può fare a meno; il trasferimento all’estero delle informazioni non è soggetti a particolari vincoli.
Di contro, i dati raccolti da avvocati e investigatori privati devono essere custoditi con cura e altrettanta attenzione deve essere posta quando le informazioni sono usate da altre persone dello studio o che gravitano intorno ad esso, ma comunque diverse dall’avvocato (praticanti, stagisti, periti, investigatori privati, personale amministrativo).
LE MODALITA’: L’informativa potrà anche essere data oralmente ma le informazioni andranno protette dall’uso di estranei |
Sono i cardini del codice di deontologia messo a punto dal Garante della privacy insieme al Consiglio nazionale, forense, l’Unione delle camere penali, l’Unione delle camere civili, l’Unione avvocati europei, l’Associazione italiana giovani avvocati, l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana, la Federpol e l’Aipros (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 ottobre). L’iniziativa intende snellire il lavoro della categoria forense e anche sgombrare il campo da alcune incertezze applicative delle norme sulla privacy, che avevano fatto ipotizzare inutili misure protettive dei dati.
Il codice – che sarà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» ed è già disponibile sul sito del Garante (www.garanteprivacy.it) – entrerà in vigore il primo gennaio prossimo e riguarda i dati personali raccolti per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva del processo.
Sono tenuti al rispetto del codice gli avvocati e i praticanti – sia che esercitino l’attività in forma individuale, associata o societaria – gli investigatori privati e gli altri liberi professionisti che prestino, su mandato, attività di consulenza o assistenza all’avvocato.
Gli investigatori, in particolare, non possono raccogliere informazioni personali se non dietro un incarico conferito per iscritto dall’avvocato, incarico che devono eseguire personalmente. Se l’investigatore intende servirsi di altri colleghi, questi devono essere nominati nella lettera di conferimento dell’incarico.