12 novembre 2008

PRIVACY/ Via alle norme deontologiche, valide anche per gli investigatori. Si parte dal 2009

Avvocati, un Codice per la difesa
Il legale attesta al gestore tlc la necessità di avere i tabulati
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Di Antonio Ciccia

 
L’avvocato attesta al gestore di telecomunicazioni la necessità difensiva di ottenere i tabulati. Lo prevede il Codice deontologico privacy per avvocati e investigatori privati, definitivamente approvato, definitivamente approvato e in procinto di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore il 1˚ gennaio 2009.
Il provvedimento diffuso ieri, che codifica le norme di buona prassi, fornisce indicazioni sulla conservazione dei fascicoli presso gli studi legali e riepiloga gli adempimenti a carico dei professionisti legali.
L’elemento maggiormente innovativo concerne i rapporti con i gestori di telecomunicazioni.
L’articolo 8, comma 2, lettera f), del dlgs n. 196/2003 esclude la possibilità di accesso ai dati personali per  i trattamenti effettuati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive. In sostanza, rimane un velo sulle comunicazioni telefoniche in entrata, a meno che non vi sia il pericolo di un danno dalla mancata conoscenza di quei dati. Il Codice deontologico offre ai legali un’opportunità. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata, a meno che non vi sia il pericolo di un danno dalla mancata conoscenza di quei dati. Il Codice deontologico offre ai legali un’opportunità. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata, il Codice attribuisce all’avvocato il potere di attestare al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive della mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento pensale. In sostanza, è l’avvocato che autocertifica la necessità di avere i dati, assumendosene, peraltro, ogni responsabilità in caso di abuso.
Questo implica una deresponsabilizzazione dei gestori di servizi di telecomunicazione, i quali, previa acquisizione della dichiarazione del elgale, consegneranno i dati richiesti senza ulteriori controlli. Nel codice deontologico ci si sofferma anche su un adempimento che, nella pratica, è stato attuato con diverse modalità: l’informativa agli interessati. La si è vista anche in cosa alla delega scritta a margine degli atti giudiziari.
Il Codice a questo proposito specifica che l’avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l’informativa sul trattamento dei dati personali e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.
Quanto alla sicurezza dei dati il Codice richiama sia gli avvocati sia gli investigatori privati all’adozione di adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con cura fascicoli e documentazione, in modo da evitare che personale non autorizzato o estranei possano prenderne visione.
Le cautele non implicano una blindatura dei fascicoli, ma certamente un’attenzione maggiore a come e dove si conservano (per esempio non devono essere conservati in locali dello studio dove c’è affluenza e attesa della clientela).
Quanto all’organizzazione dello studio il richiamo è a dare istruzioni al personale di studio (compresi tirocinanti e personale di segreteria) per evitare uso promiscuo o dispersivo di documenti e ingiustificata diffusione delle informazioni. Una precisazione importante riguarda la conservazione dei fascicoli: atti e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati in originale o in copia, solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell’avvocato.
Quanto agli investigatori, il Codice stabilisce che non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. L’investigatore deve avere l’incarico scritto da un difensore o da un altro soggetto. L’incarico ricevuto va eseguito personalmente: ci si può avvalere di altri investigatori privati se nominati all’atto del conferimento oppure successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l’attività investigativa, e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l’incarico, i dati raccolti devono essere cancellati. L’archivio deve essere periodicamente controllato e contenere solo informazioni pertinenti e indispensabili.
Da ultimo non va tralasciato di sottolineare l’efficacia del Codice deontologico, che si aggiunge (senza sostituirlo) al Codice deontologico forense: il rispetto del Codice privacy costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.