Deontologia e Privacy
E' invece da sottolineare che, non di penalizzazione si trattava, bensì di una ulteriore regolamentazione dell'attività di investigazione, che in Italia più che in molti paesi europei, era già ampiamente controllata e sotto questo profilo l'utente italiano è sicuramente quello maggiormente garantito in tema di tutela della Privacy.
Ma vediamo in particolare come il Codice sulla Privacy regolamenta l'attività di investigazione privata.
Innanzitutto un cittadino può rivolgersi ad un investigatore privato quando intende far valere o tutelare un diritto in sede giudiziaria. In questo ambito rientrano le indagini personali per separazioni e divorzi, per l'affidamento dei figli, le indagini aziendali contro le contraffazioni o la concorrenza sleale, le truffe a danno delle assicurazioni, le informazioni pre-legali finalizzate al recupero dei crediti, ecc.
Ma attenzione, non è sempre necessario arrivare alla fase giudiziaria! Sulla scorta delle prove e degli elementi raccolti si può anche decidere di trovare un accordo extragiudiziale.
Per le indagini che riguardano i cosidetti "dati sensibili", quali la vita sessuale oppure i dati sulla salute (come nel caso del figlio minore che utilizza sostanze stupefacenti), il Garante della Privacy, ha sì autorizzato gli investigatori privati al loro trattamento, ma con l'osservanza di precise norme. Queste disposizioni definiscono le motivazioni della richiesta delle indagini, la durata, il diritto che il committente intende far valere.
Per le indagini penali occorre inoltre una speciale autorizzazione, sempre rilasciata dalla Prefettura (ai sensi degli artt. 222 Norme Coord.). Le licenze devono essere affisse in modo visibile all'interno dei locali dell'Agenzia.
Il Codice, primo in Europa, regolamenta il trattamento dei dati effettuato dai detectives privati e più in generale, anche quelli trattati da avvocati e da professionisti della sicurezza, per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Quattro, sostanzialmente, gli aspetti di innovazione rispetto alla legislazione vigente.
1. Conferimento incarico scritto
L’investigatore privato non può compiere investigazioni di propria iniziativa ma solo su conferimento di un mandato scritto del difensore o di altro soggetto. “L’atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione, il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa” e successivamente, in calce ad esso, i nominativi di eventuali investigatori privati che hanno realizzato le varie fasi delle indagini.
2. Possibilità di indicare successivamente al mandato i nominativi di altri investigatori
In considerazione dell'impossibilità di conoscere, al momento del conferimeno dell'incarico, a quali corrispondenti verranno delegate le indagini o parte di esse (non si può infatti sapere preventivamente se l’indagato prenderà un aereo per Berlino o l’autostrada per Milano!), il Garante ha consentito di poter annotare anche successivamente, in calce al mandato, i nominativi degli investigatori che hanno effettivamente svolto l’indagine.
3. Informativa ridotta
L’altra importante novità e’ la semplificazione dell’informativa sulla privacy, che deve essere rilasciata alla persona presso la quale vengono raccolti i dati e che può essere “caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte alla prestazione professionale”.
4. Conservazione dei dati
Un ulteriore rilevante aspetto d’innovazione riguarda la conservazione dei dati: il Codice Deontologico prevede la possibilità che il committente “in sede di mandato consenta l’eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l’attività svolta ai soli fini dell’eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato” . Questo aspetto è stato introdotto a tutela dell’evenienza che, successivamente alla cessazione del mandato, emergano contestazioni in riferimento alla legittimità dell’operato dell’investigatore privato.