Visita il nostro portale sul mondo delle investigazioni:

www.nucleoindaginiprivate.it

Membro d'onore
FEDERPOL
Federazione Italiana
Istituti di Investigazioni,
Informazioni, Sicurezza
 
Life Member
W.A.D.
World Association
of Detectives
 

Autorizzazione indagini penali
ex art. 222 c.p.p
(Nome Coord.)
 
Inviaci il tuo CV on-line:
privacy e deontologia

Deontologia e Privacy

Il Codice sulla Privacy e l'investigazione privata
I mass-media hanno spesso fornito un'interpretazione distorta del Testo Unico 193/03, il cosidetto"Codice sulla Privacy", facendolo apparire come un provvedimento che penalizzava fortemente l'investigatore privato.
E' invece da sottolineare che, non di penalizzazione si trattava, bensì di una ulteriore regolamentazione dell'attività di investigazione, che in Italia più che in molti paesi europei, era già ampiamente controllata e sotto questo profilo l'utente italiano è sicuramente quello maggiormente garantito in  tema di tutela della Privacy.

Ma vediamo in particolare come il Codice sulla Privacy regolamenta l'attività di investigazione privata.
Innanzitutto un cittadino può rivolgersi ad un investigatore privato quando intende far valere o tutelare un diritto in sede giudiziaria. In questo ambito rientrano le indagini personali per separazioni e divorzi, per l'affidamento dei figli, le indagini aziendali contro le contraffazioni o la concorrenza sleale, le truffe a danno delle assicurazioni, le informazioni pre-legali finalizzate al recupero dei crediti, ecc.
Ma attenzione, non è sempre necessario arrivare alla fase giudiziaria! Sulla scorta delle prove e degli elementi raccolti si può anche decidere di trovare un accordo extragiudiziale.

Per le indagini che riguardano i cosidetti "dati sensibili", quali la vita sessuale oppure i dati sulla salute (come nel caso del figlio minore che utilizza sostanze stupefacenti), il Garante della Privacy, ha sì autorizzato gli investigatori privati al loro trattamento, ma con l'osservanza di precise norme. Queste disposizioni definiscono le motivazioni della richiesta delle indagini, la durata, il diritto che il committente intende far valere.

 

 

 

 

 
L'Agenzia di investigazioni deve essere autorizzata
Prima di rivolgervi ad una agenzia di investigazioni private, che offra garanzie di serietà e di professionalità, accertatevi sempre che sia in possesso della regolare licenza rilasciata dalla competente Prefettura (ai sensi dell'Art. 134 Tulps) per l'espletamento delle indagini civili, informazioni e ricerche in ambito civile.

 

 

 

Per le indagini penali occorre inoltre una speciale autorizzazione, sempre rilasciata dalla Prefettura (ai sensi degli artt. 222 Norme Coord.). Le licenze devono essere affisse in modo visibile all'interno dei locali dell'Agenzia.


 
Il Codice Deontologico per gli investigatori privati
Il 6 Novembre 2008 è stato approvato dal Garante della Privacy il Codice Deontologico per Avvocati ed Investigatori privati.
Il Codice, primo in Europa, regolamenta il trattamento dei dati effettuato dai  detectives privati  e più in generale, anche quelli trattati da avvocati e da professionisti della sicurezza, per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Quattro, sostanzialmente, gli aspetti di innovazione rispetto alla legislazione vigente.

1. Conferimento incarico scritto
  L’investigatore privato non può compiere investigazioni di propria iniziativa ma solo su conferimento di un mandato scritto del difensore o di altro soggetto. “L’atto di incarico  deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali  elementi di fatto che giustificano l’investigazione, il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa” e successivamente,  in calce  ad esso, i nominativi di eventuali investigatori privati  che hanno realizzato  le varie fasi delle indagini.

2. Possibilità di indicare successivamente al mandato i nominativi di altri investigatori
In considerazione dell'impossibilità di conoscere, al momento del conferimeno dell'incarico, a quali corrispondenti verranno delegate le indagini o parte di esse (non si può infatti sapere preventivamente se l’indagato prenderà un aereo per Berlino o l’autostrada per Milano!), il Garante ha consentito di poter annotare anche successivamente, in calce al mandato, i nominativi degli investigatori che hanno effettivamente svolto l’indagine.

3. Informativa ridotta
L’altra importante novità  e’ la semplificazione dell’informativa sulla privacy, che deve essere  rilasciata alla persona presso la  quale vengono raccolti i dati e che può essere “caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte alla prestazione professionale”.


4. Conservazione dei dati
Un ulteriore rilevante aspetto d’innovazione riguarda la conservazione dei dati: il Codice Deontologico prevede la possibilità che il committente “in sede di mandato  consenta l’eventuale conservazione  temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l’attività svolta  ai soli fini dell’eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato” . Questo aspetto è stato introdotto a tutela dell’evenienza che, successivamente alla cessazione del mandato, emergano contestazioni in riferimento alla legittimità dell’operato dell’investigatore privato.