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Autorizzazione indagini penali
ex art. 222 c.p.p
(Nome Coord.)
 
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investigazioni penali

Investigazioni Penali

Il Codice di Procedura Penale, entrato in vigore il 24 Ottobre 1989, ha introdotto innovazioni radicali nel processo. Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo rito è certamente il tema della ricerca della prova.
L'art. 190 c.p.p. recita infatti che "le prove sono ammesse a richiesta di parte".
Al fine di esercitare il diritto alla prova i difensori hanno facoltà di svolgere investigazioni a favore del proprio assisitito e di conferire con le persone che possono dare informazioni. Questa attività può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.
L'investigatore privato è quindi la nuova figura professionale che assume un ruolo rilevante nel processo ad opera del legislatore e che oggi è così autorizzato (ex art. 222 c.p.p. - Norme Coord.) ad effettuare investigazioni in ambito penale.

  Indagini Penali
  Autorizzazione ex art. 222 c.p.p. (Norme Coord)
  • Ricerca prove documentali
  • Rappresentazioni video-fotografiche di fatti, persone o cose
  • Ricerca ed interviste a persone informate sui fatti
  • Ricerca testimoni a favore parte lesa
  • Controllo attendibilità dichiarazioni testimoni della controparte
  • Ricognizioni di persone e cose