Membro d'onore
FEDERPOL
Federazione Italiana
Istituti di Investigazioni,
Informazioni, Sicurezza
 
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of Detectives
 
Membro
Autorizzazione indagini penali
ex art. 222 c.p.p
(Nome Coord.)
 
Rassegna stampa privacy

Nuovi requisiti per le Agenzie Investigative

Martedì 12 aprile 2011
 
Il 15 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto n. 269 del Ministero dell'Interno.
In base alla nuova normativa sia l'aspirante detective che le agenzia di investigazioni già attive e in fase di rinnovo della licenza, dovranno preliminarmente comunicare al Ministero dell'Interno le proprie aree di specializzazione. I detective dovranno inoltre essere forniti di uno dei titoli di studio previsti dalla legge.
 
Sotto questo profilo risultano particolarmente interessanti gli art. 4 e 5 della suddetta normativa, che riportiamo di seguito:
 
Art. 4
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali
 
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti
alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all'articolo 1, i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
 
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali la licenza e' richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:
a) investigatore privato titolare di istituto;
b) informatore commerciale titolare di istituto;
c) investigatore autorizzato dipendente;
d) informatore autorizzato dipendente.
 
3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attività, autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall'articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
 
Art. 5
Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale

1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all'articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente:
 
a) investigazione privata:
a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio' delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
a.III): attività d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
a.V): attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;
a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.
 
Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.
 
b) informazioni commerciali:
b.I): attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali,
industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonche' delle persone fisiche, quali,
ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.

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