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Rassegna stampa privacy

Indagini su comportamenti illeciti da parte del lavoratore dipendente

Può il Detective privato fingersi cliente di un esercizio, a scopo investigativo, senza qualificarsi?

La sentenza della Corte di Cassazione n.24580 del 31 Ottobre 2013 afferma che l’Investigatore privato o i suoi collaboratori non violano alcuna norma sulla Privacy quando, frequentando un esercizio per svolgervi accertamenti, non mettano in atto manovre dirette ad indurre in errore i dipendenti.
E’ pertanto lecito presentarsi a impiegati, addetti o collaboratori senza qualificarsi come Investigatore privato, acquistare una merce e pagare il relativo prezzo per reperirne prove legali come gli scontrini fiscali. 
Si riporta di seguito alcuni significativi stralci della suddetta sentenza.
 
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 31 ottobre 2013, n. 24580
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso 15335/2012 proposto da:
 
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
 
- ricorrente -
 
(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
 
- controricorrente -
 
avverso la sentenza n. 8976/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2012 r.g.n. 5670/2008;
 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
 
udito l'Avvocato (OMISSIS);
 
udito l'Avvocato (OMISSIS);
 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Roma, decidendo sull'appello proposto dalla (OMISSIS) S.p.A., riformava la decisione del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda di (OMISSIS), dipendente con mansioni di esattore presso il tronco di (OMISSIS) e con sede di lavoro stazione di (OMISSIS), volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società in data 26 gennaio 2006. Contrariamente all'assunto del giudice di primo grado, riteneva la Corte territoriale che gli addebiti mossi al (OMISSIS) (consistiti in quattro episodi verificatisi tra il (OMISSIS), tutti aventi ad oggetto la sottrazione del denaro versatogli dagli automobilisti, mediante parziali
restituzioni di somme ad essi spettanti, con impossessamento delle differenze tra quanto pagato e quanto effettivamente dovuto a titolo di pedaggio) fossero stati adeguatamente provati dalle risultanze dei controlli effettuati dalla società di investigazione (OMISSIS) s.r.l. (società i cui investigatori erano stati alla guida delle autovetture transitate presso il casello di (OMISSIS) ed avevano registrato le irregolarità) e che la responsabilità del (OMISSIS) potesse ritenersi accertata anche in relazione agli episodi in cui il lavoratore non era stato esattore titolare e, quindi, non aveva proceduto alle verifiche finali del denaro riscosso ed alla compilazione delle distinte di versamento. Ad avviso della Corte capitolina, infatti, gli accertamenti svolti avevano evidenziato la piena corrispondenza tra gli orari di servizio, la pista alla quale era addetto il dipendente ed i passaggi degli utenti in relazione ai quali erano state riscontrate le irregolarità nella esazione dei pedaggi ed i suddetti episodi andavano comunque valutati congiuntamente a quello in cui il (OMISSIS), esattore titolare, all'esito della chiusura di cassa, aveva omesso di evidenziare le differenze in eccesso derivate dalle irregolari operazioni di consegna del resto sopra descritte. Per la cassazione di tale sentenza della Corte territoriale, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Resiste con controricorso l'intimata (OMISSIS) S.p.A.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli articoli 134, 135, 138 e 140 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza come da Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773; della Legge n. 108 del 1991, art., in relazione anche agli articoli 257, 259 e 260 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.: - Violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1343 e 1346 c.c., nonché' conseguentemente della Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 5, - Inutilizzabilità delle acquisizioni illecitamente raccolte (articolo 360 c.p.c., n. 3)". Si duole del fatto che la Corte capitolina abbia tenuto conto delle risultanze degli accertamenti svolti dalla (OMISSIS) s.r.l. laddove avrebbe dovuto dichiarare la "nullità dell’attività di indagine" per la carenza di autorizzazione sia in capo alla società sia in capo ai singoli investigatori che avevano proceduto agli accertamenti.
 
2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte in cui le censure sono incentrate sull'esistenza di un decreto di citazione a giudizio dell'amministratore responsabile della (OMISSIS) s.r.l., per l'assenza della licenza e dell'autorizzazione prefettizia necessarie l'esercizio dell’attività di investigazione, senza che il contenuto di tale atto sia trascritto ovvero risulti indicato ove lo stesso sia rinvenibile negli atti processuali. Per il resto il motivo è infondato. La sentenza impugnata si è, infatti, correttamente conformata all'indirizzo di questa Corte secondo il quale ove sorga il giustificato dubbio che un dipendente incaricato di mansioni da espletare al di fuori dei locali dell'azienda in realtà si renda responsabile di un comportamento illecito, è giustificato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati per verifiche al riguardo, ne' sono ravvisabili profili di illiceità a norma della Legge n. 300 del 1970, articolo 2, comma 2, il quale, prevedendo il divieto per il datore di lavoro di adibire le guardie particolari giurate alla vigilanza dell’attività lavorativa e il divieto per queste ultime di accedere nei locali dove tale attività è in corso, nulla dispone riguardo alla verifica dell’attività lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali da parte di soggetti non inseriti nel normale ciclo produttivo cfr. in tal senso Cass. 5 maggio 2000, n. 5629; id. 3 novembre 2000, n. 14383; si veda anche Cass. 9 luglio 2008, n. 18821 secondo cui: "In tema di controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa ma incidano sul patrimonio aziendale (nella specie, mancata registrazione della vendita da parte dell'addetto alla cassa di un esercizio commerciale ed appropriazione delle somme incassate), sono legittimi - e non presuppongono necessariamente illeciti già commessi - i controlli occulti posti in essere dai dipendenti dell'agenzia i quali, fingendosi normali clienti dell'esercizio, si limitino a presentare alla cassa la merce acquistata ed a pagare il relativo prezzo, senza porre in essere manovre dirette ad indurre in errore l'operatore; inoltre, a tutela del diritto di difesa dell'incolpato, è necessario che la contestazione sia tempestiva e che l'accertamento non sia limitato ad un unico episodio, non sempre significativo, e sia corroborato dall'accertamento delle giacenze di cassa alla fine della giornata lavorativa del dipendente". Così, dunque, non può revocarsi in dubbio la legittimità dei controlli posti in essere dal datore di lavoro per il tramite degli addetti ad un'agenzia investigativa i quali, in maniera non invasiva e rispettosa delle garanzie di libertà e di dignità dei dipendenti, operando come normali clienti dell'autostrada e limitandosi a transitare al casello di essa, verifichino la
regolarità del pagamento e l'eventuale appropriazione delle somme incassate in eccedenza da parte dell'addetto al servizio. Si aggiunga che, nel caso di specie, le testimonianze cui il ricorrente fa riferimento, sono state rese da dipendenti e/o collaboratori della (OMISSIS) s.r.l. e cioè da soggetti le cui attività devono (melius dovevano) essere necessariamente ricondotte al titolare della licenza d'investigazione, soggetto responsabile nei confronti dell’Autorità dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori (l'articolo 134 del T.U.L.P.S., il quale dispone che "senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati", va, infatti, letto in uno con l'articolo 259 del Regolamento di esecuzione del medesimo T.U.L.P.S., il quale prevede soltanto che chiunque eserciti un istituto di ricerche ed investigazioni private è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, non anche la necessità di una "autorizzazione individuale". Si veda, ora, l'articolo 257 bis introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 Agosto 2008, n. 153, articolo 1, lettera i), - successivo ai fatti per cui è causa - che prevede al comma 1: "La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l’attività di investigazione e ricerca"). Tali testimonianze, allora, in ragione della disciplina ratione temporis applicabile, trovano nell'autorizzazione prefettizia non una condizione di necessità ma una mera occasione con la conseguenza che le stesse restano comunque utilizzabili (si veda il principio espresso da questa Corte nella sentenza del 15 dicembre 2010, n. 25335, in tema di accertamento delle imposte sui redditi).
 
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: "Nullità della sentenza e del procedimento (articolo 360 c.p.c., n. 4)". Si duole dell'attribuita rilevanza all'esito delle investigazioni svolte dal personale della (OMISSIS) s.r.l. sotto il profilo dell'omesso esame di una difesa proposta ed in violazione dell'articolo 112 c.p.c..
 
4. Il motivo è infondato. Osserva la Corte che non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione o di un'eccezione (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (arg. ex Cass. 24 giugno 2005, n. 13649). Orbene, dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che la Corte di merito ha disatteso la questione del possesso o meno in capo alla (OMISSIS) s.r.l. e dei singoli addetti dell'autorizzazione prefettizia. Al riguardo, basta evidenziare che i giudici di appello hanno escluso la rilevanza della eventuale mancanza di tale autorizzazione oggetto di un procedimento penale a carico della (OMISSIS) s.r.l..
 
5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 246 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 191 e 197 c.p.p.. Incapacità a testimoniare dei testi (OMISSIS) ed (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 3)". Si duole della escussione quali testi degli indicati (OMISSIS) e (OMISSIS) in ragione del carattere illecito dell’attività investigativa dagli stessi svolta e, dunque, in ragione dell'oggetto della prova testimoniale implicante l'attribuzione (inammissibile) di responsabilità a soggetti chiamati a deporre su fatti che potevano determinare responsabilità penale a loro carico.
 
6. Il motivo è infondato. Oltre a richiamarsi quanto osservato al punto sub 2. con riguardo alla posizione dei dipendenti e/o collaboratori di un'impresa di investigazioni di cui altri sia il titolare, va rilevato che la disciplina della testimonianza in sede civile prevede espressamente all'articolo 249 c.p.c., il richiamo a specifiche norme del codice di procedura penale e dispone, al comma primo, che "Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni" - comma così modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 6, che ha sostituito le parole: "degli articoli 351 e 352 c.p.p." con le parole: "degli articoli 200, 201 e 202 c.p.p.". Nessun riferimento espresso vi è, dunque, alla disciplina di cui agli articoli 191 e 197 c.p.p., ne' è previsto che il testimone nel processo civile possa essere esonerato dall'obbligo di deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (articolo 198 c.p.p., comma 2) restando esclusivamente rilevante solo l'interesse che da luogo ad
incapacità a testimoniare, a norma dell'articolo 246 c.p.c.. Detta incapacità a deporre sussiste, come è noto, solo quando il teste risulti portatore di un interesse personale che è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio. Non può, pertanto, la stessa essere invocata per eccepire l’inutilizzabilità di dichiarazioni che potrebbero configurare a carico del dichiarante e sulla base di quanto da questi riferito ipotesi penalmente rilevanti. Se non c’è esonero dall'obbligo di deporre, la testimonianza è, dunque, pacificamente resa anche qualora abbia ad oggetto fatti che espongano il dichiarante a responsabilità penale. Resta, naturalmente, un problema di attendibilità del teste ma, nella specie, le censure del ricorrente non attengono al relativo apprezzamento da parte del giudice di merito.
 
7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: "Nullità della sentenza e del procedimento (articolo 360 c.p.c., n. 4)". Si duole dell'escussione dei testi sopra indicati sotto il profilo dell'omesso esame dell'opposizione alla prova testimoniale e per la violazione dell'articolo 112 c.p.c..
 
8. Il motivo e' infondato per quanto già evidenziato al punto sub 4.
 
9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia: "Motivazione omessa insufficiente o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo (articolo 360 c.p.c., n. 5)". Si duole della ritenuta responsabilità del (OMISSIS) da parte della Corte territoriale sulla base di un procedimento indiziario non sorretto da argomentazione logica e coerente. In particolare rileva l'incongruenza di un ragionamento decisorio basato solo su quanto riportato nelle relazioni ispettive del personale incaricato del controllo senza alcuna verifica della veridicità degli accadimenti.
 
10. Anche tale motivo è infondato. Deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie. Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibili tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; ne deriva che le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr. ex plurimis, Cass. 14 gennaio 2011, n. 824; id. 22 dicembre 2006, n. 27464; 12 maggio 2006, n. 11034; 7 marzo 2006, n. 4842; 27 aprile 2005, n. 8718). Al contempo va considerato che, affinché' la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. ex aliis, Cass. 2 luglio 2004, n. 12121; id. 1 dicembre 1999, n. 13359). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch'esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr. anche Cass., 14 giugno 2010, n. 14212; id. 21 giugno 2010, n. 14911) . In particolare, la Corte capitolina ha considerato sussistenti le infrazioni oggetto di contestazione disciplinare facendo riferimento alle risultanze delle deposizioni testimoniali assunte (confermative delle relazioni di servizio) e ritenendo, sulla base delle stesse, che in quattro occasioni il (OMISSIS) avesse consegnato un resto inferiore a quello dovuto e che la conseguente eccedenza non fosse stata rilevata all'interno della contabilità, così come invece sarebbe dovuto essere se si fosse trattato di un mero errore da parte del lavoratore. Il tutto valorizzando la circostanza che il (OMISSIS) era risultato
effettivamente addetto all’attività di esazione al momento del passaggio degli equipaggi della (OMISSIS) s.r.l. (essendovi piena corrispondenza tra gli orari di servizio e la pista cui il (OMISSIS) era addetto), circostanza che rendeva ininfluenti le lamentate incongruenze tra le copie degli accertamenti consegnati al lavoratore, su sua richiesta, e quelle esistenti agli atti del giudizio, relative alla descrizione fisica dell'esattore presente agli atti dell'accertamento. La Corte ha, inoltre, adeguatamente spiegato le ragioni per cui i quattro episodi contestati al (OMISSIS) andassero valutati congiuntamente pur essendo stato detto lavoratore, in tre di tali episodi, addetto alla sostituzione di altro collega, il quale aveva, poi, effettuato materialmente la contabilità finale; ciò ha fatto attribuendo significativa rilevanza al momento dell'esazione del pedaggio e dando, al riguardo, anche atto della redazione da parte degli addetti della (OMISSIS) s.r.l. di due distinte relazioni di servizio e della conferma, in sede di deposizioni testimoniali, di quelle agli atti del giudizio. Ne' miglior pregio hanno le censure attinenti alla asserita "minima portata" della differenza di cassa (cinque euro in tre casi e dieci euro in un caso) rispetto al totale dell'incasso (migliaia di Euro) che, secondo il ricorrente, inficerebbe il ragionamento presuntivo che ha portato la Corte di merito a ritenere l'impossessamento da parte del (OMISSIS) delle relative somme . La Corte territoriale, infatti, ha fondato il risultato cognitivo cui è pervenuta su due elementi: - la ripetizione in un breve arco di tempo degli episodi contestati (congiuntamente valutati); - la mancata evidenziazione in tutti i casi di qualsiasi eccedenza di cassa. Rispetto a tale ragionamento l'ammontare delle differenze resta un elemento neutro, inidoneo a scalfire la struttura inferenziale dalla quale i giudici di appello hanno fatto derivare le conseguenze della conoscenza del fatto ignoto .
 
11. In definitiva il ricorso deve essere rigettato .
 
12. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza .
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 50,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.