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Rassegna stampa privacy

Drone: Innovazione tecnologica applicata in campo investigativo

Uno degli strumenti più innovativi  di questi ultimi anni nel campo della ricognizione video e fotografica è il Drone: prezioso apparecchio di alta tecnologia, nato per le riprese dall’alto, è un piccolo velivolo radiocomandato dotato di un "occhio elettronico" volante e di tre telecamere in grado di registrare dati preimpostati da qualunque mappa satellitare e volare in completa autonomia.
 
Inizialmente impiegato come supporto militare e sanitario, ha recentemente trovato applicazione anche nel settore investigativo.
Un caso emblematico è avvenuto  in Toscana, in provincia di Arezzo, dove il Drone è stato utilizzato per smascherare un dipendente infedele che stava trattando per aprire un’azienda concorrente. I Detective Privati hanno “ingaggiato” un Drone: gli incontri del dipendente con i suoi complici si svolgevano infatti in un’area pubblica ma isolata, che avrebbe reso impossibile lo svolgimento del servizio investigativo da parte dei “soliti” operatori.
Il Drone  ha efficacemente ripreso e registrato in area pubblica ,in alta definizione e senza destare sospetti, tutti gli incontri ed i movimenti del dipendente, fornendo ai suoi datori di lavoro prova della sua malafede .
 
Sicuramente efficace,quindi… ma occhio alla Privacy! Anche i Droni sono soggetti alla normativa vigente come approfondisce Simona Totaro nel seguente articolo.
 
 
Droni osservatori: il futuro delle indagini penali? Si, ma occhio alla privacy!
A cura di: Simona Totaro 
 
La prima regolamentazione in Italia relativa all’utilizzo dei cosiddetti "droni" è stata il regolamento Enac sui mezzi aerei a pilotaggio remoto entrato in vigore il 30 Aprile 2014. Uno dei punti cardine della normativa è rappresentato dalla protezione dei dati personali e della privacy.
 
La definizione di trattamento di dati personali del regolamento Enac è la stessa del codice della privacy (d.lgs. 196 del 2003) in forza del richiamo che lo stesso regolamento prescrive. L’art. 4 del codice definisce trattamento ' qualunque  operazione o complesso di operazioni, effettuati […] concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione […] l'utilizzo, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati '.
 
L’intento dell’art. 22 del regolamento è indubbiamente garantista; ma numerosi sono gli interrogativi dal punto di vista giuridico: un drone con una macchina fotografica o videocamera che vola per una qualunque delle operazioni permesse da Enac, è in grado di captare, seppure senza la volontà del pilota, anche fotografie ritraenti persone o che siano comunque in grado di rivelare informazioni relative ad una persona.
 
Tali fotografie sono considerate alla stregua di  ' dati personali ' e quindi assoggettate alla disciplina del codice della privacy . Ma l'operatore di certo non può sapere tutto ciò al momento in cui chiede l'autorizzazione ad Enac: se ne accorgerà solamente quando andrà ad esaminare i dati raccolti. Ci si aspetta ovviamente che quelle immagini, se non sono pertinenti alle finalità del volo, verranno eliminate o cancellate; ma nel concetto di trattamento del codice della privacy, è contemplata come si diceva anche la cancellazione o la distruzione di tali dati.
 
Ci si chiede allora: sarà sempre necessario informare Enac del volo e della possibilità che questo implichi ' trattamento di dati personali ' in modo da rendere il volo stesso conforme al regolamento sotto tutti i suoi molteplici aspetti? L'analisi qui proposta sembra giungere proprio a questa, seppur scomoda, conclusione.
 
La questione è ancor più delicata se si considera la possibilità di un eventuale utilizzo di tali immagini o video, raccolti casualmente dal drone, dagli inquirenti se si rivelassero utili ad un' indagine penale. Potrebbero essere considerate una prova documentale, dal momento che, anche la captazione di immagini con droni ben si presta ad essere una particolare modalità di 'documentazione di fatti o persone mediante la fotografia o cinematografia', come richiede la definizione di prova documentale; inoltre, l’estraneità al procedimento penale del contesto in cui le immagini sono state captate, rende ancor più agevole la riconduzione a tale categoria di prove.
 
Resta però da valutare se l’operazione nel cui ambito le immagini sono state captate, è effettivamente un’operazione autorizzata dall’Enac e perciò conforme a quanto previsto dal regolamento; ma soprattutto appare necessario valutare se nella richiesta di autorizzazione al volo, l’utente avesse informato Enac circa la possibile captazione di dati personali e del conseguente loro trattamento. In mancanza di questi elementi, la prova (immagine o video), sarebbe scaturita  da un’operazione non autorizzata dall’ente e in violazione delle disposizioni normative in materia; il che porterebbe a concludere tanto per “la clandestinità” dell’operazione di volo, quanto per l’inutilizzabilità, dal punto di vista processuale, della prova così ottenuta.
 
Un ultimo aspetto problematico: le potenzialità di un drone sono tali da poter "spiare"  in  un domicilio semplicemente ponendosi in prossimità di porte, finestre, balconi, verande o terrazze non protetti da tendaggi, persiane o tapparelle e da dove è chiara la visuale all'interno: si potrebbero realizzare quindi captazioni di immagini o video senza una vera intrusione fisica. Se questo potrebbe rivelarsi estremamente utile in alcune indagini, è indubbio però che anche un’operazione del genere sia lesiva della privacy.
 
La Corte costituzionale, interpellata su una vicenda analoga, si è pronunciata in questo senso: i comportamenti  in privata dimora suscettibili di tutela devono essere tenuti in condizione tale da non renderli visibili a terzi. Se il mezzo di videoregistrazione capta un’azione che si svolge sì nel domicilio, ma  che può essere liberamente osservata da estranei all’esterno, il titolare del domicilio non potrebbe accampare alcuna pretesa alla riservatezza. 
 
Se ci si soffermasse a questo, una captazione visiva da parte di un drone posto fuori dalla finestra non sarebbe lesiva di alcun diritto; ma la Corte è andata oltre, affermando che si ha violazione del domicilio quando gli inquirenti, per eseguire una videoripresa, debbano superare, tramite opportune manovre o strumentazioni tecniche, una barriera che si frappone tra i loro mezzi e il luogo da osservare.
 
In sostanza, se comportamenti all’interno del domicilio sono tranquillamente visibili a soggetti dirimpettai, semplicemente affacciandosi ad una finestra, non porrebbe particolari problemi nemmeno un drone posto in quella posizione in cui si ha la visuale. Cosa diversa si realizzerebbe se il drone dovesse assumere una posizione particolare, appositamente per l’osservazione di comportamenti, oppure dovesse utilizzare tecniche come zoom o ingrandimenti digitali per arrivare a captare quanto accade all’interno di una privata dimora, anche se da una finestra aperta.
 
In questi ultimi casi, appare difficile negare un'intrusione indebita all’interno del domicilio e un’interferenza illecita nella vita privata altrui, che chiunque dovrebbe aver premura di evitare onde trovarsi a fare i conti con la giustizia!